Vedersi arrivara una multa per violazione della zona a traffico
limitato è fastidioso, e costoso, ma non sempre questo tipo di verbali
sono validi. Come ricorda lo Studio Cataldi, un giudice di pace di
Napoli, in una vicenda in cui la parte ricorrente, nell’esporre i fatti
di causa, evidenziava come un motociclista che doveva raggiungere il
proprio luogo di lavoro, giunto in prossimità di un varco telematico di
una Ztl, segnalato a norma di legge, decideva, in totale buona fede e
proprio al fine di evitare eventuali contravvenzioni conseguenti alla
violazione della zona a traffico limitato, di imboccare la strada
parallela (facente parte anch’essa della Ztl).
Circostanza che naturalmente si è ripetuta per diversi giorni, fino
alla notifica del primo verbale. Il ricorrente deduceva come l’accesso a
quest’ultima strada risultava totalmente sprovvisto di qualsivoglia
segnaletica orizzontale, luminosa, e comunque delle necessarie
indicazioni relative alla presenza di strumentazione elettronica atta ad
accertare le violazioni al codice della strada. Inoltre, secondo parte
concorrente, la suddetta strumentazione elettronica, oltre a non essere
in alcun modo segnalata, risultava impossibile da individuare da parte
dell’utenza della strada, in quanto installata sul lato sinistro della
carreggiata, e in prossimità di un edificio.
Il ricorrente chiedeva che fosse accertata l’invalidità dei verbali
elevati secondo le suddette modalità. Con una sentenza, il giudice di
Pace di Napoli, ha accolto il suddetto ricorso, dichiarando nulli i
verbali elevati mediante strumentazione elettronica per violazione della
Ztl precisando che “l’art. 7/10 del codice della strada prescrive la
necessità di segnalazione delle zone a traffico limitato nonché dei
varchi di accesso, segnaletica che per indicazioni, forma e dimensioni
deve essere idonea a essere percepita dall’utente della strada. A tal
fine i segnali devono essere visibili, rispettosi di tutte le
caratteristiche prescritte e posti a una distanza minima di m. 80 dalla
zona interessata ( percettibili dall’utente della strada anche in
relazione alla velocità consentita (km 50/h per il tratto urbano)”.
La sentenza precisava inoltre che “la rilevanza della dedotta carenza
di segnaletica del divieto di accedere ai varchi della zona a traffico
limitato e l’inidoneità di tale segnaletica, in quanto non posta a
distanza adeguata dal luogo in cui è posto il dispositivo di rilevazione
automatica, nel caso de quo, va valutata anche in relazione alla
necessità che la preventiva segnalazione, per spiegare l’effetto di
avvertimento, dovrebbe essere posta, a congrua distanza tra
l’intersezione e la successiva postazione, gravando sulla
amministrazione l’onere di provare tale circostanza”. Ciò posto, il
comune convenuto nel corso del giudizio non forniva alcun elemento di
prova in merito e pertanto il giudice adito ha deciso di accogliere il
ricorso, dichiarando la nullità dei verbali in contestazione.
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